Autore: Giovanni Ramoino
 Assinews222 – Luglio Agosto 2011
La Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso ha pubblicato il d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68, dal titolo “Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.
 Riportiamo integralmente tre commi dell’art. 17 di tale decreto.
 Art. 17 d. lgs. 68/2011
 Tributi propri connessi al trasporto su gomma
 1. A decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell’articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
 2. L’aliquota dell’imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall’anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
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